Versamento delle imposte per i soggetti ISA al 15 settembre

La proroga al 15 settembre dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 ha alcuni effetti importanti sull’eventuale rateizzazione. Data la particolarità della proroga di quest’anno, però, erano sorti dubbi su come calcolare le rate e sulla possibilità o meno di effettuare versamenti liberi prima del 15 settembre. A fornire il quadro chiaro e completo ci pensa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E.

 

Soggetti interessati

 

Sui soggetti che possono godere della proroga non ci sono novità rispetto a quanto già si sapeva. Pertanto, sono interessati i soggetti che:

 

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a 5.164.569 euro (compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi) a prescindere che applichino o meno gli ISA;

 

- partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all’art. 5 TUIR o srl “trasparenti” ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;

 

 

- applicano il regime forfetario e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

 

 

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

 

Come effettuare i versamenti

 

La parte più interessante della risoluzione è quella dedicata ai risvolti operativi.

 

Infatti, come fa notare l’Agenzia delle entrate, slittano i suddetti versamenti “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001”.

Il riferimento al suddetto art. 17 ha importanti conseguenze, in quanto, esclude categoricamente la possibilità di effettuare il versamento nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Inoltre, poiché la norma si riferisce a tutti i versamenti che cadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

 - versamento dell’intero importo entro il 15 settembre;

 - versamento, dell’intero importo, in rate mensili, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il  15 settembre, e le successive con interesse annuo del 4% (anche in questo caso con rateizzazione da completare entro novembre);

 - versamento, fino al 15 settembre, di un importo (anche in più tranche) a libera scelta e versamento della differenza, in unica soluzione entro il 15 settembre oppure rateizzazione (da terminare a novembre) con l’applicazione dell’interesse annuo nella misura del 4%;

- versamento rispettando i piani di rateizzazione originari (a partire dal 30 giugno o dal 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%): in questo caso, però, per le rate fino al 15 settembre non sono dovuti interessi, per cui, quelli eventualmente già versati vanno scomputati dalle rate successive al 15 settembre ed, inoltre, è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero di rata versata.

Come calcolare le rate e gli interessi

 

Nel caso di versamento rateizzato occorre procedere nel seguente modo:

 

a. per i soggetti titolari di partita IVA:

 

1) entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;

 

2) entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi dello 0,01%;

 

3) entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi dello 0,34%;

 

4) entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi dello 0,67%.

 

b. per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986:

 

1) entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;

 

2) entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi dello 0,17%;

 

3) entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi dello 0,50%;

 

4) entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi dello 0,83%.

 

Fonte: www.ipsoa .it