La proroga al 15
settembre dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 ha alcuni effetti
importanti sull’eventuale rateizzazione. Data la particolarità della proroga di
quest’anno, però, erano sorti dubbi su come calcolare le rate e sulla
possibilità o meno di effettuare versamenti liberi prima del 15 settembre. A
fornire il quadro chiaro e completo ci pensa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione
5 agosto 2021, n. 53/E.
Soggetti interessati
Sui soggetti che possono godere della proroga
non ci sono novità rispetto a quanto già si sapeva. Pertanto, sono interessati
i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare
non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, attualmente pari a
5.164.569 euro (compresi coloro che presentano cause di esclusione dagli
stessi) a prescindere che applichino o meno gli ISA;
- partecipano a società, associazioni e
imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui
all’art. 5 TUIR o srl “trasparenti” ai sensi degli articoli 115 e 116 del
TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;
- applicano il regime forfetario e/o il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri
forfetari.
Come effettuare i versamenti
La parte più interessante della risoluzione è
quella dedicata ai risvolti operativi.
Infatti, come fa notare l’Agenzia delle
entrate, slittano i suddetti versamenti “in deroga a quanto disposto
dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n.
435 del 7 dicembre 2001”.
Il riferimento al suddetto art. 17 ha
importanti conseguenze, in quanto, esclude categoricamente la possibilità di
effettuare il versamento nei successivi 30 giorni applicando la maggiorazione
dello 0,4%.
Inoltre, poiché la norma si riferisce a tutti
i versamenti che cadono nel periodo 30 giugno-31 agosto, è possibile scegliere
tra le seguenti opzioni:
- versamento dell’intero importo entro
il 15 settembre;
- versamento, dell’intero importo, in
rate mensili, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 15
settembre, e le successive con interesse annuo del 4% (anche in questo caso con
rateizzazione da completare entro novembre);
- versamento, fino al 15 settembre, di
un importo (anche in più tranche) a libera scelta e versamento della
differenza, in unica soluzione entro il 15 settembre oppure rateizzazione (da
terminare a novembre) con l’applicazione dell’interesse annuo nella misura del
4%;
- versamento rispettando i piani di
rateizzazione originari (a partire dal 30 giugno o dal 30 luglio con
maggiorazione dello 0,4%): in questo caso, però, per le rate fino al 15
settembre non sono dovuti interessi, per cui, quelli eventualmente già versati
vanno scomputati dalle rate successive al 15 settembre ed, inoltre, è
necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero di rata versata.
Come calcolare le rate e gli interessi
Nel caso di versamento rateizzato occorre
procedere nel seguente modo:
a. per i soggetti titolari di partita IVA:
1) entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza
interessi;
2) entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con
interessi dello 0,01%;
3) entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi
dello 0,34%;
4) entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con
interessi dello 0,67%.
b. per i soggetti non titolari di partita IVA
che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5,
115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986:
1) entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza
interessi;
2) entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con
interessi dello 0,17%;
3) entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi
dello 0,50%;
4) entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con
interessi dello 0,83%.
Fonte: www.ipsoa
.it