“Viene modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri
“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici”.
Sanzioni mancato invio o non corretto invio scontrino elettronico
L’Agenzia scrive che se i corrispettivi non sono mandati o memorizzati oppure lo sono ma con dati incompleti o non corretti scattano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
Sospensione attività in caso di recidiva
Non solo, in caso di recidiva “si può arrivare a sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)”.
Obbligo primo luglio 2020 per scontrini telematici, moratoria di sei mesi
Con riferimento all’avvio dell’obbligo dal primo luglio 2019 va tenuto presente che il “Decreto Crescita” ha concesso una sorta di moratoria di sei mesi. Il testo approvato in Commissione ha previsto che fino al 31 dicembre 2019 non ci saranno sanzioni per chi non osserverà l’obbligo di trasmissione telematica dei dati. A condizione che siano correttamente effettuati tutti gli adempimenti connessi al versamento delle relative imposte.
Si ricorda che il “Decreto Crescita”, per i piccoli esercizi che finora avevano beneficiato di una deroga, ha previsto un tempo più lungo per l’invio dei dati a chi è sprovvisto di una copertura (connessione disponibile) Internet. Per tali contribuenti, a partire dalla data di effettuazione della cessione o della prestazione, l’obbligo di memorizzazione dei dati deve essere effettuato con cadenza giornaliera, ma la trasmissione potrà avvenire entro 12 giorni dalla data delle cessione/prestazione.
Sanzioni scontrino elettronico, la moratoria alle sanzioni
L’Agenzia delle entrate il 10 febbraio 2020 ha pubblicato la Risoluzione 6/E con cui ha introdotto una moratoria alle sanzioni per il ritardo della trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019. Si potranno regolarizzare le posizioni se si inviano gli scontrini elettronici entro il 30 aprile 2020. Per non incorrere in sanzioni l’unica violazione dev’essere quella del mancato invio, le altre operazioni come la memorizzazione devono essere in regola.
Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti
I commercianti dunque non faranno più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.
Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti.
Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)
Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.
Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.
Inoltre, grazie all’elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.
Lotteria degli scontrini
Da gennaio 2021 parte anche la lotteria degli scontrini: ogni euro di spesa, con moneta eleettronica, vale un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti presso esercenti abilitati all’invio telematico degli scontrini.
Il cliente deve richiedere la partecipazione alla lotteria quando fa acquisti, prima però sarà necessario scaricare dal portale della lotteria stessa il proprio “codice lotteria” da fornire al negoziante.
I premi sono
- quindici premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5mila euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20mila euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
- un premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di un milione di euro per l’esercente, ogni anno
La lotteria – come da esperienza simile fatta in Portogallo – serve alla lotta all’evasione (è un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino) e al contante.
Scontrino elettronico sanzioni 2021
Nella bozza alla Legge di bilancio 2020 approvata a ottobre 2019 è prevista anche una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per i negozianti che non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.
Chi non accetta il codice per la lotteria potrà invece essere denunciato dal consumatore all’Agenzia dell’Entrate tramite apposita procedura web, per avvisare un controllo fiscale.
Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze
La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.
Casi di esonero dall’obbligo
Il 10 maggio 2019, il Mef – Ministero dell’economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All’articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo non si applica per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
- cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione,
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972,
- cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
- somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
- prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
- cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
- cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.
Oppure le operazioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, tra le quali rientrano, ad esempio:
- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
E ancora, di cui al Decreto MEF 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.
Bonus fiscale per registratori di cassa telematici
Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.
Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.
Fonte: www.agendadigitale.ue