Rottamazione-quinquies

I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all’omesso
versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter,
D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di
contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza, costituiscono il perimetro normativo
fissato dal Legislatore della Legge di bilancio 2026, attraverso l’art. 1, commi da 82 a 101, Legge n.199/2025.

Tali debiti possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a
titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero
le sanzioni e le somme aggiuntive, di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a
titolo di aggio, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e
quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella
di pagamento.

Da evidenziare che, rispetto alle precedenti edizioni, sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento.

Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035 (sotto questo punto vista, è notevolmente ampliato il numero delle rate rispetto al passato).

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%
annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’Agenzia
delle Entrate-Riscossione di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Una volta che l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, il debitore può manifestare all’agente della
riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita
dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Nella stessa dichiarazione di adesione, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi
dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza
con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate,
che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito
dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di
insufficiente versamento:
1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
2. di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.


Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada,
nonché le altre sanzioni amministrative), l’accesso alla misura agevolativa riconosce la possibilità di
non corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge
n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, e di
rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

È consentito, altresì, estinguere i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

In particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla cd. Rottamazionequater
o alla riammissione alla medesima, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata
l’inefficacia della relativa definizione. Viceversa, i debiti inclusi nella “Rottamazione-quater” (o nella relativa
riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute
alla medesima data, non possano essere estinti secondo la nuova edizione.


Fonte Euroconference news Articolo di Gianfranco Antico