Chi non ha versato IMU e TASI entro i termini ordinari ha possibilità di ravvedersi applicando la sanzione ridotta di cui al D.Lgs. 472/1997. L’omesso insufficiente versamento dell’acconto è ravvedibile entro il 30 giugno del prossimo anno mentre il saldo entro il 16 dicembre (sempre del prossimo anno). È da ritenersi applicabile il c.d. ravvedimento frazionato anche in materia di tributi locali.
Pertanto, nel caso in cui siano saltate le predette scadenze oppure entro tali scadenze sia stato versato un importo inferiore al dovuto, è possibile rimediare spontaneamente applicando le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1992.
Considerando che per l’IMU/TASI è prevista dichiarazione annuale, la quale però va presentata solo in determinati casi e solo qualora si siano verificate delle variazioni rispetto a quanto già dichiarato in precedenza al Comune e premesso che la dichiarazione è da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo (quella riferita
Occorre premettere che, dal 1° gennaio 2016, la sanzione base prevista per l’omesso o insufficiente versamento è ridotta dal 30% al 15%, per i ritardatari entro il 90° giorno dalla violazione (dal 91° giorno resta ferma la sanzione del 30%).
Inoltre, è prevista la riduzione alla metà anche della sanzione base per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione, passando così dal 2% all’1%.
Ravvedimento IMU e TASI
Riassunto sanzioni con ravvedimento operoso ex ar. 13 Dlgs.472/1997
Entro 14 giorni dalla violazione:
0,1% (1/10dell’1%) per ogni giorno di ritardo
Entro 30 giorni dalla violazione:
1,5% (1/10 del 15%)
Entro 90 giorni dalla violazione:
1,67% (1/9 del 15%)
Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno:
3,75% (1/8 del 30%)
Le altre forme di ravvedimento disponibili (lunghissimo, ultrannuale, ecc.) non sono applicabili ad IMU e TASI poiché sono possibili solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte Fiscal Focus