Proroga versamento delle imposte per i soggetti con P.I.

Dopo diversi annunci, arriva una nuova formulazione dell’emendamento che proroga la scadenza per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive per i soggetti Isa.

In base al nuovo testo del correttivo, i termini che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 vengono slittati al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni.

La proroga riguarda anche:

- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime forfettario;

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli Isa.

Rottamazione ter, saldo e stralcio

Disco verde all’emendamento che rinvia i versamenti delle rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata UE, attualmente fissati al 31 luglio 2021 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 agosto 2021).

La modifica approvata, in particolare, prevede:

- la conferma al 2 agosto 2021 del termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 28 febbraio 2020 e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;

- lo slittamento al 31 agosto 2021 del termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 31 maggio 2020;

- lo slittamento al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e della definizione agevolata UE e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 luglio 2020;

- lo slittamento al 31 ottobre 2021 (che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° novembre 2021) del termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 30 novembre 2020.

Confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per le rate scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.

Bonus affitti

Un ulteriore emendamento approvato amplia la platea dei soggetti beneficiari del credito di imposta per gli affitti, con l’ammissione delle imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 15 milioni di euro, che hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30% tra 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e lo stesso periodo 2019-2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il bonus - riconosciuto in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 - è pari, rispettivamente, al 40% e al 20% dell’ammontare mensile del canone di locazione.

Nuovo contributo a fondo perduto

Tra le novità, anche il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno registrato nel 2019 ricavi o compensi compresi tra i 10 milioni e i 15 milioni di euro. A disposizione risorse per 529 milioni di euro.

IMU 2021 per gli immobili con blocco sfratto

Via libera anche ad un emendamento che cancella le rate IMU 2021 per le persone fisiche proprietarie di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021 e fino:

- al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

- al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Le rate versate entro il 16 giugno scorso saranno rimborsate.

Proroga credito di imposta per le società benefit

Un ulteriore emendamento approvato estende fino al 31 dicembre 2021 il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50%, per le spese di costituzione o trasformazione in società benefit, previsto dall’art. 38-ter del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Viene inoltre disposto che:

- tra i costi di costituzione o trasformazione ammissibili sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;

- l’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.

Bonus per attività di formazione professionale di alto livello

Ottiene il via libera anche un emendamento che istituisce un credito d’imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, per attività di formazione professionale di alto livello. Il bonus è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute dalle imprese, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, in Italia o all’estero negli ambiti legati al 4.0.