Dopo diversi annunci, arriva una nuova formulazione
dell’emendamento che proroga la scadenza per il versamento del saldo 2020 e del
primo acconto 2021 di Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive per i soggetti
Isa.
In base al
nuovo testo del correttivo, i termini che scadono dal 30 giugno al 31
agosto 2021 vengono slittati al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni.
La proroga
riguarda anche:
- i soggetti
che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti
che applicano il regime forfettario;
- i soggetti
che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per
trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, e che rientrano
nell’ambito delle attività soggette agli Isa.
Rottamazione ter, saldo e stralcio
Disco verde
all’emendamento che rinvia i versamenti delle rate 2020 della
rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata UE,
attualmente fissati al 31 luglio 2021 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì
2 agosto 2021).
La modifica
approvata, in particolare, prevede:
- la conferma
al 2 agosto 2021 del termine per il pagamento delle rate della rottamazione
ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 28 febbraio 2020 e per
quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;
- lo slittamento
al 31 agosto 2021 del termine per il pagamento delle rate della
rottamazione ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 31 maggio
2020;
- lo slittamento
al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento delle rate della
rottamazione ter e della definizione agevolata UE e per quelle del saldo e
stralcio in scadenza il 31 luglio 2020;
- lo slittamento
al 31 ottobre 2021 (che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1°
novembre 2021) del termine per il pagamento delle rate della rottamazione ter e
della definizione agevolata UE in scadenza il 30 novembre 2020.
Confermata
la scadenza del 30 novembre 2021 per le rate scadute il 28 febbraio, 31 marzo,
31 maggio e 31 luglio 2021.
Per tutte le
scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.
Bonus affitti
Un ulteriore
emendamento approvato amplia la platea dei soggetti beneficiari
del credito di imposta per gli affitti, con l’ammissione delle imprese del
commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 15 milioni di euro, che hanno
registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30% tra 1°
aprile 2020-30 marzo 2021 e lo stesso periodo 2019-2020.
Il credito
d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il bonus -
riconosciuto in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi
da gennaio 2021 a maggio 2021 - è pari, rispettivamente, al 40% e al 20%
dell’ammontare mensile del canone di locazione.
Nuovo contributo a fondo perduto
Tra le
novità, anche il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno
registrato nel 2019 ricavi o compensi compresi tra i 10 milioni e i 15 milioni
di euro. A disposizione risorse per 529 milioni di euro.
IMU 2021 per gli immobili con blocco sfratto
Via libera
anche ad un emendamento che cancella le rate IMU 2021 per le persone
fisiche proprietarie di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione,
che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di
sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa
fino al 30 giugno 2021 e fino:
- al 30
settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al
30 settembre 2020;
- al 31
dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al
30 giugno 2021.
Le rate
versate entro il 16 giugno scorso saranno rimborsate.
Proroga credito di imposta per le società benefit
Un ulteriore
emendamento approvato estende fino al 31 dicembre 2021 il riconoscimento
di un credito d’imposta, nella misura del 50%, per le spese di costituzione o
trasformazione in società benefit, previsto dall’art. 38-ter del decreto
Rilancio (D.L. n. 34/2020). Viene inoltre disposto che:
- tra i
costi di costituzione o trasformazione ammissibili sono compresi quelli notarili
e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti
all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente
destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
- l’importo
massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.
Bonus per attività di formazione professionale di alto
livello
Ottiene il
via libera anche un emendamento che istituisce un credito d’imposta a favore di
tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, per attività di
formazione professionale di alto livello. Il bonus è riconosciuto in misura pari
al 25% delle spese sostenute dalle imprese, fino all’importo massimo di
30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del
dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non
inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, in Italia o all’estero
negli ambiti legati al 4.0.