L'ampliamento del regime forfettario
per le persone
fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
costituisce una delle misure "simbolo" del disegno di legge di bilancio 2023. Il forfettario, introdotto
dalla legge di bilancio 2015 e già esteso nel 2019, si
sostanzia nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con
aliquota proporzionale del 15%, ridotta al 5%
per i primi cinque anni di
attività. Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività al volume
dei ricavi/compensi realizzati, coefficiente diverso a seconda della tipologia di
attività esercitata dal contribuente.
In buona sostanza la legge di
bilancio conferma l'impianto del modello vigente, apportando due significative novità:
1 in primo luogo l'ampliamento del limite
di ricavi/compensi annui previsto dall'articolo 1, comma 54, lettera a) della legge 190/2014 da 65mila euro a 85mila euro; limite che costituisce uno dei
presupposti di accesso e di permanenza nel forfettario;
2 in secondo luogo la previsione
della decadenza dall'utilizzo del forfettario a far data dall'anno stesso in cui viene
superata la soglia di ricavi/compensi di 100mila euro.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, occorre evidenziare che it nuovo limite si applica a partire dall'anno 2023: di conseguenza, pur in assenza di una specifica previsione della norma, è ragionevole ritenere che coloro che nel 2022 non hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi possano continuare ad avvalersi del forfettario nel 2023. In buona sostanza, quindi, la transizione dal vecchio al nuovo modello dovrebbe comportare le seguenti casistiche:
i
contribuenti che nel 2022 non
hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi potranno utilizzare il forfettario nel 2023;
i contribuenti che nel 2022 hanno
realizzato ricavi/compensi per oltre 85mila euro nel 2023 applicheranno il regime
ordinario Irpef.
In quest'ultima categoria
rientreranno anche coloro che nel 2022 hanno oltrepassato la soglia di 100mila euro, con la precisazione che
per l'anno in corso potranno continuare a beneficiare
del regime di
favore del forfettario:
ragioni logico sistematiche, infatti, inducono a
immaginare che la decadenza dal regime dallo stesso anno in cui viene superata tale
soglia operi a partire dal 2023.
Per quanto riguarda la seconda
fattispecie, è certamente apprezzabile il giro di vite disposto dalla norma: si
ricorda, infatti, che nel modello vigente l'uscita dal regime forfettario si verifica soltanto a
partire dall'anno successivo a quello del superamento della soglia di ricavi/compensi
prevista dalla legge. In altre parole, attualmente possono essere tassati con imposta
sostitutiva del 15% anche i redditi
derivanti dalla forfetizzazione di
ricavi/compensi ben superiori a 65mila euro.
In buona sostanza, a partire dal 2023 in capo ai contribuenti forfettari potranno configurarsi tre diverse situazioni:
1 il mantenimento dei
ricavi/compensi entro il limite di 85mila
euro permetterà di utilizzare il
regime forfettario anche nell'anno successivo;
2 la realizzazione di ricavi/compensi
tra 85.001 e 100mila
euro consentirà di avvalersi del
forfettario per il
periodo d'imposta in
corso, mentre nell'anno successivo il contribuente rientrerà nell'Irpef;
3 il
conseguimento di
ricavi/compensi maggiori di 100mila euro
determinerà l'immediata
cessazione del regime forfettario e, quindi, l'applicazione del regime ordinario Irpef a far data dall'anno stesso.
In quest'ultimo caso la norma prevede dei riflessi anche nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Preliminarmente, infatti, si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 190/2014, i forfettari non applicano 1'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono 1'Iva sugli acquisti e sono esonerati dai relativi versamenti e obblighi, salvo quelli relativi alla numerazione e conservazione dei documenti. La norma della legge di bilancio introduce una eccezione a tale principio: i contribuenti che superano la soglia di 100mila euro dovranno versare l'Iva «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite». L'applicazione di tale disposizione potrebbe risultare particolarmente complessa per gli esercenti arti e professioni, considerando che al superamento del limite dei compensi concorrono gli incassi, spesso differiti nel tempo rispetto al momento dell'emissione della fattura.
Fonte: il sole 24