Nuove regole di deducibilità per i professionisti delle spese di vitto, alloggio e formazione

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 vengono meno i limiti di deducibilità (75% del costo nei limiti del 2% dei compensi) per le spese sostenute dal professionista ed addebitate analiticamente al committente. Inoltre tutte le spese direttamente sostenute dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista (cosa che fino ad oggi era prevista solo per le prestazioni alberghiere e ristorazione) e divengono integralmente deducibili le spese di formazione sostenute dal professionista (incluse quelle di vitto ed alloggio ad esse collegate).

Inoltre le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, diventano deducibili nella misura del 100% del loro ammontare, anche se nel limite annuo di 10.000 euro. Inoltre è altresì eliminato il limite di deduzione del 75% per le spese di vitto e alloggio.

 

Qualora il professionista sostiene la spesa per lo svolgimento del proprio incarico (esempio albergo) con fattura a lui intestata con successivo addebito al committente, la regola prevede che, la suddetta spesa:

  • - concorre alla formazione dell’imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto;
  • - concorre alla formazione dell’imponibile IVA;
  • - concorre alla base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale.

 

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017, scompare il predetto limite di deducibilità, con la conseguenza che la deduzione della spesa diventa integrale (100%).

 

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 81/2017
  • Art. 54 Tuir