Dal 1 luglio 2019 si avranno 12 giorni di tempo (termine inizialmente stabilito in 10 giorni e modificato in sede di conversione del Decreto Crescita) per l'emissione della fattura elettronica a partire dal giorno di effettuazione dell'operazione (la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).
L'Agenzia delle Entrate recentemente ha chiarito che se la FE verrà emessa non entro le 24 ore del giorno dell'operazione bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento (che si inserisce nel "riepilogo" di cui al punto 7, nella sezione "generale") dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Sarà quindi possibile avere una non sequenzialità di data nella generazione delle fatture (in quanto sarà possibile, ad esempio, trasmettere il 3 luglio la fattura n. 100 emessa per un acconto ricevuto il 3 luglio e poi trasmettere il 5 luglio la fattura n. 101 per un acconto ricevuto il 1 luglio), purché: - si mantenga una sequenzialità numerica;
- si paghi correttamente l'Iva per il mese di competenza;
- sia rintracciabile la fattura in maniera univoca.
Inoltre, dal 1 luglio 2019 scatteranno le sanzioni per emissione tardiva della fattura: