In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto dal concessionario delle imposte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’articolo 26 del Dpr 602/73 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, in alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in generale ove la notificazione della cartella sia eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento è sufficiente per il relativo perfezionamento che la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario senz’altro adempimento a opera dell’ufficio postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla percezione apponga la sua firma sul registro di consegna, in quanto le disposizioni della legge 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficio giudiziario (articolo 149 del codice di procedura civile) con la conseguenza che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve essere ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile. La mancanza di intermediari è suscettibile di comportare seri pregiudizi anche all’esercizio del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e della regola della parità delle parti (articolo 111): questa informalità è suscettibile di causare notevoli difficoltà nel diritto di difesa e dar luogo a una situazione di svantaggio del destinatario della notifica “diretta”. Il destinatario della notificazione non può fare affidamento sulla certezza tra l’esemplare dell’atto ricevuto e atto strettamente emesso dall’agente della riscossione.
Per la situazione di svantaggio rispetto alla controparte processuale e per la eccessiva difficoltà della tutela giurisprudenziale la commissione regionale di Milano (Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2017) dubita che sia compatibile con gli articoli 24 e 111 della Costituzione un potere notificatorio, di tale ampiezza, esercitato da parte di un soggetto privato neppure assoggettato alla regola dell’imparzialità dettata dall’articolo 97 della Costituzione. Le descritte difficoltà notificatorie consentite dall’articolo 26 appaiono talmente sommarie e incompatibili con gli standard attuali; mancano le garanzie riconosciute al destinatario ai fini della conoscibilità effettiva dell’atto, sulla base delle recenti pronunce della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza costituzionale in materia di notificazioni riconosce al legislatore ampia discrezionalità nel bilanciamento tra l’interesse del notificato e quello del notificatario. Ma come precisato con la sentenza 346/1998 la discrezionalità non può pregiudicare «il fondamento al diritto del destinatario della notificazione ad essere posto nella condizione di conoscere con l’ordinaria diligenza il contenuto dell’atto e della procedura instaurata nei suoi confronti non potendo ridursi il diritto di difesa ad una garanzia di conoscibilità».
La sentenza 366/2007 ha ribadito che «un limite alla discrezionalità non può pregiudicare il fondamentale diritto del destinatario ad essere posto nella condizione di conoscere tempestivamente l’atto notificato». Va ricordata in proposito la dichiarata incostituzionalità dell’articolo 60 del Dpr 600/73 che per i residenti all’estero iscritti all’Aire impone di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia nella casa comunale e l’affissione dell’atto dell’avviso di deposito all’albo dello stesso comune.
Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale possa comportare una menomazione delle garanzie delle prime (Consulta, sentenza 3/2010).
L’ordinanza ritiene impraticabile un’interpretazione dell’articolo 26 costituzionalmente orientata che sia atta a superare le criticità evidenziate. La preoccupazione di velocizzare le notifiche fiscali con riguardo alle esigenze erariali ha finito per oscurare l’articolo 6 dello Statuto del contribuente secondo cui «l’amministrazione deve assicurare l’effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati».
In conclusione, per l’ordinanza della Ctr di Milano, la notificazione della cartella mediante invio per posta, senza invio previsto dall’articolo 7, ultimo comma della legge n. 890/1982 costituisce non un’irregolarità ma un’ipotesi di nullità. È incostituzionale pertanto l’articolo 26, comma 1 del Dpr 602/1972, nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notificazione diretta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, e dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza della legge 890/1982.
Fonte il sole 24 ore