Legge di Bilancio 2021: le perdite del Bilancio 2020 si ripianano al quinto anno

Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha indotto il Legislatore ad introdurre una disposizione volta a disciplinare le perdite d’esercizio relative al 2020. Il Ddl Bilancio 2021 sostituisce integralmente l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (Decreto “Liquidità”), il quale aveva sospeso, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. Con il Ddl Bilancio 2021 viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia per le perdite d’esercizio emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Si specifica inoltre che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale e che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Il Ddl Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 sostituisce il citato art. 6, stabilendo, al comma 1, che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545- duodecies del Codice civile.

Rispetto alla precedente versione, viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia non dalla data di entrata in vigore del Decreto “Liquidità”, ossia 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ma per le perdite d’esercizio emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Inoltre, per lo stesso periodo, e non dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Completamente nuovi sono i commi 2, 3 e 4.

Nello specifico il comma 2 dispone che “Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”.

Con le modifiche in esame si specifica che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

 

Riferimenti normativi

 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 6;

 Ddl AC n. 2790-bis A/R – Legge di Bilancio 2021.