La procedura di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti verso la P.A.

Con il Decreto 9 agosto 2017 pubblicato  di recente in Gazzetta ufficiale, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014 dal D.M 24 settembre 2014; quest’ultimo prevede espressamente che le modalità per  la  compensazione  sono  quelle  previste  dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  25  giugno 2012, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.

Affinché si possa perfezionare la compensazione è necessario a monte che:

  • il credito sia certo, liquido ed esigibile;
  • lo stesso relativo a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturato nei confronti della pubblica amministrazione e certificato;
  • la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato (a differenza di quanto previsto dalla normativa generale di cui dall’art. 28 quater del DPR 602/73 anch’essa prorogata con limitati effetti temporale dallo stesso decreto citato in premessa e di recente pubblicazione in G.U.);
  • è necessaria la presenza di carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

 

Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai D.M. 22.5.2012 e 25.6.2012. L’istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata, utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it. Come stabilito dall’art. 1, comma 2, D.M. 24.9.2014, per le modalità di compensazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012.

La certificazione del credito sopra richiamata deve necessariamente indicare la data prevista di pagamento da parte dell’Amministrazione debitrice (al max entro 12 mesi). Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’Amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica sopra citata, con l’apposizione della data prevista. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.