Per chi ha saltato la scadenza del 30 giugno, il Legislatore prevede la possibilità di:
- versare entro i 30 giorni successivi applicando una piccola maggiorazione a titolo di interessi e pari allo 0,40%.
Adempimenti che è possibile pagare con maggiorazione dello 0,40%:
- il versamento del saldo 2016 e I° acconto 2017 delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione annuale (modello Redditi/2017 riferito al periodo d’imposta 2016, ecc.). Si tratta del saldo 2016 e I° acconto 2017 (se dovuto) dell’IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive previste per regime di vantaggio (ex minimi) e forfettario.
- il saldo 2016 dell’addizionale regionale all’IRPEF ed il saldo 2016 ed acconto 2017 dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Altri adempimenti che è possibile pagare sempre con la stessa maggiorazione:
- - le imprese iscritte o annotate al R.I. versano (con F24) il diritto annuale dovuto alla CCIAA senza alcuna maggiorazione;
- - le persone fisiche iscritte alla Gestione IVS o Gestione Separata INPS versano il saldo 2016 ed il I° acconto 2017 dei contributi da Quadro RR modello Redditi PF/2017 senza maggiorazione;
- Saldo 2016 e I° acconto 2017 Cedolare secca - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "Cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione;
- IVIE - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione;
- IVAFE - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione;
- Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte - versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione