L'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27), ha introdotto una proroga generalizzata di scadenze e adempimenti fiscali e, parallelamente, una proroga dei termini di accertamento. Nello specifico, l’art. 67, al comma 4 – così come modificato dall’allegato alla legge di conversione– ha disposto che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, si applica l’articolo 12, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2015 (sospensione dei termini per eventi eccezionali), in deroga a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Ne consegue che l’Amministrazione, a fronte della sospensione concessa per tutte le scadenze fiscali comprese nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (85 giorni), poteva usufruire del medesimo lasso di tempo in più per l’attività di accertamento e per tutti i controlli fiscali, spostando in avanti il decorso dei termini di ulteriori 85 giorni rispetto l’ordinaria scadenza. Tale norma, tuttavia, aveva creato non poche perplessità, soprattutto alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, secondo cui la proroga di 84, rectius 85, giorni si applica anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scadeva nel 2020.
Nel solco di tale incertezza normativa, è stato emanato l’art. 157, co. 1, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall’art. 22 bis, comma 1, D.L. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021 – che ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l’accertamento fiscale stabiliti dall’art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall’articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020) «sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.». La ratio della norma è stata quella di consentire la migliore ed efficiente ripresa dell’attività economica dei contribuenti, duramente compromessa dalla situazione di emergenza sanitaria, distribuendo la notifica degli atti in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza.
Di fatto, dunque, i contribuenti si vedranno notificare i nuovi provvedimenti aventi la scadenza naturale nel 2021, ma anche gli altri emessi in forza del cd. «differimento dei termini» previsto dall’articolo 157 del D.L. Rilancio (34/2020).