Cessione beni strumentali: eliminazione rateizzazione plusvalenze
08/01/2026
Dal 2026 fine alla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali. Novità prevista dall’emendamento alla legge di Bilancio 2026, che riscrive l’articolo 86, comma 4 del Tuir.
La nuova norma si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nulla cambia sulla determinazione fiscale delle plusvalenze che il comma 2 dell’articolo 86 individua come la differenza fra:
il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e
il costo non ammortizzato, da assumere al lordo delle svalutazioni non dedotte.
Il quadro aggiornato
La nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 86 detta in modo chiaro e consequenziale le diverse tipologie di tassazione Ires delle plusvalenze, come segue:
- tassazione piena nell’esercizio di realizzo delle plusvalenze sui beni strumentali, materiali ed immateriali, e sulle immobilizzazioni finanziarie non Pex, ed è questa la novità
introdotta dall’emendamento;
- tassazione fino ad un massimo di 5 esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda in presenza di un
periodo minimo di possesso non inferiore a tre anni, a conferma del previgente regime;
- tassazione fino ad un massimo di 5 esercizi, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione
dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni, anche qui a conferma del previgente regime.
A livello procedurale, l’ultimo periodo del comma 4 conferma che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.