ACCONTI D'IMPOSTE AL 30-11-2017

Il 30.11.2017 scadono i termini per il calcolo ed il versamento del secondo acconto relativo alle imposte sui redditi, sia per coloro che possiedono partite IVA e sono soggetti alla tenuta della contabilità ordinaria o semplificata, sia per coloro che sono privi di partita IVA, ossia:

  • IRPEF,
  • IRES;
  • IRAP;
  • imposte sostitutive regimi agevolati (regime di vantaggio e regime forfettario);
  • cedolare secca.

Per la determinazione dell’acconto, si ricorda che il Legislatore ritiene possibile scegliere tra:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale.

 

Secondo acconto IRPEF

Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell’acconto IPREF 2017 utilizzando il

metodo storico:

Rigo RN34 (differenza)

Modello Redditi PF/2017

Acconto Si/No

Pari o Superiore a 51,65 euro

Acconto 2017 dovuto = 100% di RN34

Non superiore a 51,65 euro

Acconto 2017 non dovuto

Di seguito, invece, le regole per il versamento:

100% di RN34

Versamento Acconto 2017

Uguale o superiore a 257,52 euro

I° acconto = 40%;

II° acconto = 60% entro il 30 Novembre 2017

Non superiore a 257,52 euro

Unica soluzione entro il 30 Novembre 2017

Secondo acconto IRES

                Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell’acconto IRES 2017 (Società di Capitali).

Sono tenuti al pagamento dell’acconto IRES i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17 del Modello Redditi SC/2017, un importo pari o superiore ad euro 20,66:

 RN17

 Modello Redditi SC/2017

Acconto Si/No

Uguale o inferiore a 20,66 euro

Acconto 2017 NON dovuto

Superiore a 20,66 euro

Acconto 2017 dovuto = 100% di RN17

 

 

Versamento:

Ipotesi

Versamento Acconto 2017

40% di RN17 inferiore o uguale a 103 euro

Acconto IRES 2017 in unica soluzione

40% di RN17 superiore a 103 euro

Due rate di cui:

  • 40% come I° acconto;
  • 60% come II° acconto.
 

Pertanto, tenuto conto della misura del 100 per cento, l’acconto IRES per il 2017 va versato in due rate se il rigo RN17 è pari o superiore ad euro 257,52. In tale ipotesi:

  • la prima rata è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
  • la seconda va versata entro il 30 Novembre 2017.

 

In caso contrario, se l’importo del rigo RN17 è inferiore o uguale a 257,00 euro, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2017.

100% di RN34

Versamento Acconto 2017

Uguale o superiore a 257,52 euro

I° acconto = 40%;

II° acconto = 60%

Non superiore a 257,52 euro

Unica soluzione

Secondo acconto IRAP

                I versamenti in acconto relativi all’IRAP seguono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi, ossia IRPEF o IRES.

Obbligati a tale versamento sono anche coloro che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare la dichiarazione IRAP 2017.

Rigo IR21

 Modello IRAP/2017

Acconto Sì/No

Uguale o inferiore a 20,66 euro (o 51,65 euro)

Acconto 2017 NON dovuto

Superiore a 20,66 euro (o 51,65 euro)

Acconto 2017 dovuto = 100% di IR21

 

Versamento:

Ipotesi

Versamento Acconto 2017

40% di IR21 inferiore o uguale a 103,00 euro

Acconto IRAP 2017 in unica soluzione

40% di IR21 superiore a 103,00 euro

Due rate di cui:

  • 40% come I° acconto;
  • 60% come II° acconto
 

 

Termini di versamento:

  • Per le persone fisiche e le società di persone, l’acconto va versato in due rate se il rigo IR21 è pari o superiore a euro 258,00;
  • Per le società di capitali e gli enti non commerciali, l’acconto va versato in due rate se il rigo IR21 è pari o superiore a euro 258,00.

 

                Il versamento è invece effettuato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2017 (ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti IRES con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare), qualora:

  • Per le persone fisiche e le società di persone, il rigo IR21 sia pari o inferiore a euro 257,00;
  • Per le società di capitali e gli enti commerciali e non, il rigo IR21 sia pari o superiore a euro 257,00.

    Secondo acconto regimi agevolati

    Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che operano nel regime di vantaggio (ex minimi) o nel regime forfettario:

    Rigo LM42 (differenza)

     Modello Redditi PF/2017

    Acconto Si/No

    Superiore a 51,65 euro

    Acconto 2017 dovuto = 100% di LM42

    Uguale o inferiore a 51,65 euro

    Acconto 2017 non dovuto

     

    Di seguito, invece, le regole per il versamento:

    100% di LM42

    Versamento Acconto 2017

    Uguale o superiore a 257,52 euro

    I° acconto = 40%;

    II° acconto = 60%

    Non superiore a 257,52 euro

    Unica soluzione

     

    Secondo acconto cedolare secca

                    Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare si ricorda che:

  • l’acconto per il 2017 è dovuto in misura pari al 95 per cento dell’imposta dovuta per il 2016;
  • l’imposta va versata con la modalità dell’acconto e del saldo previste per il l’IRPEF.
  •  
  • Rigo RB11 (colonna 3)

     Modello Redditi/2017

    Acconto Sì/No

    Inferiore a euro 51,65

    Acconto non dovuto

    Da euro 51,65 a euro 257,52

    Acconto in unica rata

    Superiore ad euro 257,52

    Prima rata = 38 %, rigo RB11, campo 3

    Seconda rata 57%, rigo RB11 campo 3

     

     

    Come per l’IRPEF, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo storico o quello previsionale.

                           Con il metodo storico, il calcolo è effettuato, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Nello specifico, occorre assumere il 95 per cento dell’ammontare indicato nel rigo RB11, colonna 3 del Modello Redditi PF/2017. Con il metodo previsionale, invece, si utilizza ai fini del calcolo, il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, ossia il 2017.